Descrizione
Si raccomanda ai cittadini extracomunitari di voler portare copia del permesso di soggiorno rinnovato o comunque modificato all’Ufficio Anagrafe che provvederà ad aggiornare i prorpi archivi. Si rammenta infatti, che l’art.7 comma 3 del DPR 223/1989 prevede che gli stranieri iscritti in anagrafe devono rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro 60 giorni dal rinnovo del Permesso di soggiorno in quanto la sanzione disposta dall’art. 11 del DPR 223/1989 è la cancellazione dall’anagrafe per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione.
Diritto di soggiorno permanente in Italia per cittadini comunitari.
DESCRIZIONE
A partire dall’11 aprile 2007, per il regolare soggiorno in Italia, ai cittadini dei paesi UE è richiesto di mantenere i requisiti richiesti per il rilascio dell’attestazione di soggiorno. Tuttavia, i cittadini comunitari che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno 5 anni in Italia acquisiscono, su richiesta, il diritto di soggiorno permanente, che esonera dalla conservazione dei requisiti sopra indicati, salvo il caso di assenza dal territorio nazionale per oltre due anni consecutivi. L’attestazione permanente, in quanto atto rilasciato dalla P.A. dietro richiesta dell’interessato, è soggetta all’imposta di bollo di € 16,00, così come la relativa richiesta.
REQUISITI DI ACCESSO
Il cittadino con la nazionalità di uno dei paesi UE, che abbia soggiornato in Italia per almeno cinque anni consecutivi, può richiedere al Comune l’attestazione di soggiorno permanente, con domanda in marca da bollo di € 16,00 nella quale dichiari, ai sensi del DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti per il soggiorno permanente.
MATURAZIONE ANTICIPATA DEL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE
In alcuni casi particolari, è possibile ottenere il diritto di soggiorno permanente prima di avere soggiornato in Italia per cinque anni consecutivi:
- Pensionamento – lavoratore subordinato o autonomo che cessa l’attività per raggiungimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, o comunque raggiunta tale età (considerata 60 per uomini e donne), oppure lavoratore subordinato che cessa l’attività per pensionamento anticipato nel caso che abbia soggiornato in Italia per almeno 3 anni consecutivi e vi abbia svolto attività lavorativa negli ultimi 12 mesi. Sono parificati al soggiorno in Italia i periodi trascorsi in altro stato UE per attività lavorativa, e si prescinde dalla durata del soggiorno e dall’attività lavorativa se il coniuge dell’interessato è cittadino italiano o ha perso la cittadinanza a seguito del matrimonio
- Sopravvenuta incapacità lavorativa permanente – lavoratore subordinato o autonomo che cessa l’attività per sopravvenuta incapacità lavorativa permanente, avendo soggiornato in Italia per almeno 2 anni consecutivi; il requisito del soggiorno non si applica se l’incapacità è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale dai quali consegua il diritto ad un prestazione a carico, anche parziale, di una istituzione Italiana. Sono parificati al soggiorno in Italia i periodi trascorsi in atro Stato UE per attività lavorativa, e si prescinde dalla durata del soggiorno e dell’attività lavorativa se il coniuge dell’interessato è cittadino italiano o ha perso la cittadinanza Italiana a seguito del matrimonio
- Esercizio di attività lavorativa in altro Stato UE – lavoratore subordinato o autonomo che lavora in altro Stato membro della UE dopo almeno 3 anni di soggiorno e di attività consecutivi (e permanendo la residenza anagrafica in Italia)
- Decesso di familiare lavoratore – familiare di lavoratore deceduto prima del raggiungimento dei requisiti per il soggiorno permanente, nel caso che il lavoratore deceduto abbia soggiornato per due anni consecutivi in Italia prima del decesso, sia deceduto per infortunio sul lavoro o malattia professionale oppure, nel caso del coniuge, questi abbia perso la cittadinanza Italiana a seguito del matrimonio. I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria e le sospensioni dell’attività indipendenti dalla volontà dell’interessato (es. malattia o infortunio) sono considerate periodo di occupazione ai fini della maturazione anticipata del diritto di soggiorno permanente.
TEMPI DI EROGAZIONE
L’attestazione di soggiorno permanente viene rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, salvo sospensione dei termini del procedimento per casi particolari. L’attestazione permanente generalmente viene consegnata direttamente all’interessato, in basi ad accordi presi telefonicamente presso l’ufficio anagrafe del Comune. Al momento del ritiro, l’interessato deve portare una marca da bollo da € 16,00, che sarà applicata all’attestazione stessa prima del rilascio; non possono essere rilasciate attestazioni prive di marca da bollo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Direttiva Europea 2004/38/CE
D. Lgs 30/2007
Circolare n. 19 del 6 aprile 2007 – Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Risoluzione Agenzia Entrate n. 279 del 4 ottobre 2007
DPR 394/1999
Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286
Art. 15
Iscrizioni anagrafiche
Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento.
Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto de Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituita dalla seguente:
Gli stranieri iscritti all’anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuata entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L’ufficiale d’Anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.
La Lettera c) dl comma 1 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituita dalla seguente
“c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona risulta irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o dalla carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni”.
Al comma 2 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è aggiunto il seguente periodo:
“Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore”.
Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate d’ufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici gironi.
Al comma 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è aggiunto il seguente periodo:
“Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno”.
Con decreto del ministero dell’Interno, sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia, l’istituto nazionale di statistica e l’istituto nazionale per la previdenza sociale, ed il garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalità di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell’Interno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3, 2 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalità tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere all’aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente alla data in vigore del presente regolamento.